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Legge di Bilancio 2025: implicazioni fiscali e applicazione dell’IVA

La Legge di Bilancio 2025 ha riproposto la possibilità per le società di assegnare beni immobili e mobili registrati ai soci in maniera agevolata. Questa misura, valida fino al 30 settembre 2025, mira a incentivare il passaggio di beni dal patrimonio aziendale ai soci con un regime fiscale più favorevole, in quanto trattasi di una grandissima opportunità per le società di ottimizzare il carico fiscale sul passaggio di beni immobili e mobili registrati ai soci.
Tuttavia, la scelta tra assegnazione, cessione o trasformazione deve essere valutata attentamente considerando gli impatti su imposte dirette, IVA, nonché sulla situazione fiscale dei soci.

Ambito di Applicazione dell’Agevolazione

L’agevolazione si applica a società di persone (S.n.c., S.a.s.) e di capitali (S.r.l., S.p.a., S.a.p.a.), comprese quelle in liquidazione, ma non alle società cooperative, consortili e agli enti non commerciali.
I soci beneficiari devono risultare iscritti nel libro soci alla data del 30 settembre 2024 o essere iscritti entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, a condizione che il titolo di trasferimento abbia data certa anteriore al 1° ottobre 2024.
I beni oggetto di assegnazione possono essere:

  • Immobili non strumentali per destinazione (immobili patrimoniali, immobili merce e strumentali per natura ma non utilizzati direttamente nell’attività d’impresa).
  • Beni mobili registrati, come auto e natanti, purché non utilizzati nell’attività imprenditoriale.

Implicazioni Fiscali dell’assegnazione agevolata

La normativa prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’8% sulla plusvalenza emersa
dalla differenza tra il valore normale del bene e il suo costo fiscalmente riconosciuto. Per le società
considerate non operative in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti, l’aliquota sale al
10,5%.

Definizione del “Valore Normale”

In linea generale, il valore normale di un bene è il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per
beni della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di
commercializzazione, secondo quanto stabilito dall’art. 9 del TUIR (D.P.R. 917/1986).

Il Legislatore, tuttavia, ai fini della fruizione dell’agevolazione, ha previsto che, per gli immobili, il
valore normale possa essere assunto in misura pari a quello determinato applicando i moltiplicatori
catastali ai valori di rendita risultanti al Catasto ai sensi dell’art. 52, comma 4, primo periodo,
del D.P.R. 131/1986.

Esempio numerico – effetti fiscali in capo alla società

Consideriamo un immobile con:

  • Rendita catastale: 1.500 €
  • Moltiplicatore catastale: 120 (per un immobile a uso abitativo)
  • Costo fiscale: 100.000 €

Il valore normale, applicando il criterio catastale, sarà:

1.500 × 120 = 180.000 €

Se la società sceglie di adottare questo valore come base imponibile, la plusvalenza soggetta a
imposta sostitutiva sarà:

180.000 – 100.000 = 80.000 €

Su tale importo si applicherà l’aliquota dell’8%, generando un’imposta sostitutiva di:

80.000 × 8% = 6.400 €

L’imposta di registro è applicata in misura ridotta, pari al 4,5% (o all’1% se si applicano i benefici
“prima casa”), mentre le imposte ipotecarie e catastali sono dovute in misura fissa di 50 euro
ciascuna.

Effetti fiscali in capo al socio

Per quanto riguarda i soci, la tassazione dell’assegnazione dipende dal valore ricevuto e dalla sua
eventuale incidenza sulla partecipazione societaria. L’eventuale plusvalenza derivante dalla
differenza tra il valore assegnato ed il costo fiscale della partecipazione è soggetta a tassazione
secondo le regole ordinarie.

Applicazione dell’IVA

Uno degli aspetti chiave della disciplina riguarda l’IVA.

  • Assegnazione fuori campo IVA: se l’immobile è stato acquistato senza IVA (da privato, prima del 1° gennaio 1973 o con IVA non detratta interamente), l’operazione è fuori campo IVA, in base all’art. 2, comma 2, n. 5 del DPR 633/1972.
  • Assegnazione imponibile o esente da IVA: se il bene è stato acquistato con IVA detratta, l’operazione può essere imponibile o esente, a seconda del soggetto cedente e della natura dell’immobile.

Scadenze e Versamenti

Le società che aderiscono all’agevolazione devono versare l’imposta sostitutiva:

  • 60% entro il 30 settembre 2025
  • 40% entro il 30 novembre 2025

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